La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato una serie di crediti d’imposta a favore delle imprese: qui di seguito le principali novità in relazione agli investimenti “ordinari” e “Industria 4.0”.
CREDITO D’IMPOSTA PER BENI MATERIALI E IMMATERIALI “ORDINARI”: prorogata fino al 2022 l’agevolazione per l’acquisto di beni materiali e immateriali ordinari (diversi da quelli “Industria 4.0”). In entrambi i casi viene riconosciuto un credito d’imposta del 6%.
Il limite massimo di costi ammissibili è pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e pari a 1 milione di euro per quelli immateriali.
CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI BENI MATERIALI STRUMENTALI “INDUSTRIA 4.0”: premesso che il limite massimo di costi complessivamente ammissibili al beneficio è pari a 20 milioni di euro, il valore del credito d’imposta cambia a seconda delle quote di costo.
Per gli investimenti in beni materiali strumentali effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, viene riconosciuto un credito d’imposta:
- al 40% su costi fino a 2,5 milioni di euro;
- al 20% su costi superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- al 10% su costi superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Per gli investimenti in beni materiali strumentali effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, viene riconosciuto un credito d’imposta:
- al 20% su costi fino a 2,5 milioni di euro;
- al 10% su costi superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- al 5% su costi superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI “INDUSTRIA 4.0”: prorogata fino al 2025 l’agevolazione per l’acquisto di beni (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni immateriali “Industria 4.0“. Questi gli scaglioni previsti:
- 20%, per il 2022 e fino al 31 dicembre 2023;
- 15%, dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024;
- 10%, dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025.
In tutti i casi, il limite annuale di costi ammissibili è pari a 1 milione di euro.
Per tutti gli interventi agevolabili in ciascun anno, l’intervento viene considerato eseguito nell’anno se entro la data del 31 dicembre il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
COME ACCEDERE AL BENEFICIO: per l’acquisto di beni materiali e immateriali il cui costo è superiore ai 300.000 euro è richiesta la presentazione di una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti ai rispettivi albi professionali o di un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
Invece, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
INDICAZIONE SU FATTURA: per quelle inerenti a investimenti che beneficiano del credito d’imposta “Industria 4.0” occorre riportare la dicitura “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1065, Legge n. 178/2020 e s.m.i“.
COMUNICAZIONE AL MISE: è altresì richiesta una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo Economicocon riferimento ai beni “Industria 4.0”, le cui disposizioni attuative sono state definite con DM 6/10/2021. Tale avviso non costituisce presupposto per l’applicazione della disciplina agevolativa ed il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso:
- in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it;
- con riferimento agli investimenti ricadenti nell’ambito della disciplina di cui all’art. 1 co. 189 e 190 della L. 160/2019, entro il 31/12/2021;
- per gli investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’art. 1 co. 1056-1058 della L. 178/2020, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.