A partire dal 1° gennaio 2022 l’IRAP non dovrà più essere versata da imprenditori individuali, professionisti, imprese familiari e aziende coniugali (non gestite in forma societaria).
L’IRAP relativa al 2021 (ultimo anno di versamento per i soggetti a cui si applica l’agevolazione) dovrà essere versata rispettando le seguenti tempistiche:
- versamento del saldo IRAP, entro il 30 giugno 2022 (oppure entro i successivi 30 giorni con una maggiorazione dello 0,4%);
- presentazione in via telematica della dichiarazione IRAP, entro il 30 novembre 2022.
Quanto si risparmia? Il risparmio per le imprese individuali e per gli esercenti arti e professioni è pari all’aliquota IRAP ordinaria, ovvero il 3,9%.
Per calcolare l’effettivo risparmio d’imposta occorre tenere conto del fatto che una quota di IRAP è deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile ad IRPEF degli imprenditori individuali e degli esercenti arti e professioni.
Il provvedimento non ha alcuna valenza interpretativa: il contribuente non può quindi usufruirne per ottenere l’estinzione di eventuali contenziosi in corso (relativi all’obbligo di assoggettamento ad Irap per gli anni antecendenti al 2022). Chi ha incardinato un contenzioso davanti al giudice tributario dovrà comunque dimostrare la mancanza di una specifica organizzazione, presupposto per l’applicazione del tributo.
Il tributo, almeno per il momento, continua ad essere dovuto dai soggetti “collettivi”:
- società di capitali, cooperative, enti commerciali ed altri soggetti a queste equiparate;
- società di persone (snc e sas) ed altre organizzazioni ad esse equiparate;
- enti privati non commerciali, amministrazioni pubbliche;
- studi associati e associazioni professionali.