Sembra essere ormai sciolto il dubbio relativo all’obbligo di fattura elettronica per i soggetti di minori dimensioni.
In base a quanto si evince dalla bozza del decreto legge contenente ulteriori misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti che hanno adottato il regime di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011 “Regime dei Minimi”) o il regime forfetario (art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014) e le associazioni sportive dilettantistiche (art. 1 e 2 della L. 398/91) saranno tenuti a emettere fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio a decorrere dal 1° luglio 2022.
Per dare gradualità al nuovo adempimento, è previsto che “per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022 non vengano applicate sanzioni per omessa fatturazioneai soggetti ai quali tale obbligo decorra dal 1 luglio, a patto che la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”.
Resterebbero ancora esclusi fino al 2024 coloro che percepiscono ricavi e compensi non superiori a 25.000 € l’anno.
Resta invece ancora in vigore, almeno sino alla fine dell’anno, il divieto di emissione di fatture elettroniche per:
- i soggetti che sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per le fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS;
- i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.