ll Decreto Legge n.176 del 18 novembre 2022 (c.d. Decreto Aiuti-quater), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022, prevede, tra l’altro, un ulteriore aumento della soglia di esenzione fiscale per i “fringe benefit”, ossia quella parte di retribuzione non in denaro complementare alla retribuzione principale: dopo un primo aumento della soglia esenzione a € 600 (rispetto all’importo originario di € 258,23) l’art. 3, comma 10 del DL “Aiuti quater” ha previsto un ulteriore innalzamento della soglia di esenzione a € 3.000.
Oltre all’aumento della soglia di esenzione, vengono incluse tra i fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
TEMPISTICA DI PAGAMENTO DEI FRINGE BENEFIT E SUPERAMENTO DEL LIMITE DI ESENZIONE: l’esenzione in commento riguarda i fringe benefit erogati ai lavoratori dipendenti entro il 12 gennaio 2023. In caso di superamento della soglia di € 3.000, tutto l’importo viene assoggettato a tassazione.
ESEMPIO DI CONVENIENZA: si consideri l’erogazione di un fringe benefit dell’importo complessivo di € 3.000, rispetto all’erogazione della medesima somma in denaro:
- risparmio contributivo INPS c/datore di lavoro: 3.000 x 28,5% = 855 €
- risparmio contributivo INAIL c/datore di lavoro: 3000 x 0,6% = 180 €
- risparmio contributi e imposte c/lavoratore = 3.000 x 9,19% = 276 € (contributi) + (3.000-276) x 23% = 626,52
Sull’importo individuato a titolo di fringe benefit, il datore di lavoro consegue un risparmio pari a 1.035 €, il lavoratore risparmia 902,52 €.
FRINGE BENEFIT – A CHI SPETTA?
I fringe benefit possono essere riconosciuti ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR.
In sostanza possono essere riconosciuti a:
- lavoratori dipendenti;
- lavoratori inquadrati con collaborazioni a progetto e in collaborazione coordinata e continuativa (tra cui anche gli amministratori di SRL con tale inquadramento).
FRINGE BENEFIT PER RIMBORSO UTENZE DOMESTICHE – QUALI IMMOBILI?
Come indicato nella circolare 35/E dell’Agenzia delle Entrate, le spese per utenze domestiche devono riguardare “immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese”.
QUALI ADEMPIMENTI DEVE PORRE IN ESSERE IL DATORE DI LAVORO?
il datore di lavoro è tenuto alla conservazione dei documenti che dimostrino l’erogazione di somme o il rimborso di spese sostenute. In alternativa, come suggerito dalla circolare n. 35/E dell’Agenzia delle Entrate, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.
L’autodichiarazione deve essere resa per certificare che le le medesime fatture di utenze non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.
BONUS CARBURANTE: il “Bonus Carburante” consente ai datori di lavoro che operano nel settore privato di erogare ai propri lavoratori dipendenti, per l’anno 2022, buoni benzina o titoli analoghi per un ammontare complessivo di 200 €, esclusi da imposizione fiscale.
Questa agevolazione è diversa ed autonoma rispetto al Fringe Benefit e pertanto il suo ammontare massimo di 200 € è aggiuntivo a quello generico di 3.000 €. Ciò significa che il valore totale dei benefit cui può fruire il lavoratore in esenzione è pari a 3.200 €.