
Gentile Cliente,
vi sono importanti novità in merito alla “Rottamazione-quater“.
La legge n. 15/2025 (DL “Milleproroghe) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, prevede che i contribuenti-debitori decaduti dalla rottamazione-quater per non aver rispettato l’originario piano dei pagamenti rateali, potranno essere riammessi alla procedura entro il 30 aprile 2025 per non perderne i relativi benefici.
Rientrano nella possibilità di riammissione solo i debiti, già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater”, per i quali:
- non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
- per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al termine previsto (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.
COSA FARE PER ESSERE RIAMMESSI?
I contribuenti interessati devono presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2025, esclusivamente in modalità telematica seguendo le istruzioni che l’Agenzia delle entrate-Riscossione, pubblicherà sul proprio sito entro venti giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione di questo decreto.
Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata, ossia:
- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
- oppure fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2025 (per le prime due) e, successivamente, il 28 febbraio-31 maggio-31 luglio-30 novembre degli anni 2026 e 2027.
COSA SUCCEDE DOPO?
Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il prossimo 30 aprile, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025:
- la Comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata;
- l’importo delle singole rate;
- il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno, altresì, dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023
Si segnala pure che, il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata, terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.
CAMBIA QUALCOSA PER CHI È IN REGOLA?
Per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso.
Pertanto, il versamento della prossima rata è in scadenza al 28 febbraio (5 marzo considerando i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge), per i successivi versamenti occorre rispettare le date già previste dal piano, al fine di mantenere i benefici della Definizione agevolata.
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