
Gentile Cliente,
si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio scorso è stato pubblicato il Decreto del MEF che conferma la data del 31 marzo 2025 come termine ultimo per le imprese per la stipula della polizza assicurativa contro i danni catastrofali.
CHI SONO I SOGGETTI INTERESSATI?
L’obbligo riguarda le aziende, iscritte nel registro delle imprese, con sede legale in Italia e aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, proprietarie di beni aziendali quali:
- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.
La somma di tali beni andrà a costituire il totale complessivo dei possedimenti assicurati.
COSA COPRE L’ASSICURAZIONE?
I danni provocati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Non sono compresi i danni causati dall’azione umana o derivati da atti di terrorismo, sabotaggio o conflitti armati così come quelli inerenti all’energia nucleare, armi, sostanze radioattive o chimiche.
COSA PREVEDE LA POLIZZA ASSICURATIVA?
Fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, l’assicurazione può prevedere uno scoperto (a carico dell’assicurato) non superiore al 15% del danno indennizzabile.
Per le somme assicurate superiori ai 30 milioni di euro e per le Grandi Imprese, la percentuale di danno indennizzabile a carico dell’assicurato è rimessa alla negoziazione delle parti.
I premi applicati saranno aggiornati periodicamente e proporzionali al rischio, valutato tenendo di diversi fattori come ad esempio l’ubicazione sul territorio, la vulnerabilità dei beni assicurati e le misure preventive adottate dalle aziende per salvaguardare i propri averi.
QUALI SONO I MASSIMALI E LIMITI DI UTILIZZO APPLICATI?
Per una somma assicurata fino a 1 milione di euro, il limite di indennizzo è equivalente a tale somma.
Per una somma assicurata tra 1 milione e 30 milioni di euro, il limite di indennizzo sarà non inferiore al 70%.
Infine, per una somma assicurata superiore a 30 milioni di euro e per le Grandi Imprese, il limite di indennizzo sarà da negoziare con le parti coinvolte.
DECORRENZA DEL NUOVO OBBLIGO ASSICURATIVO E CONSEGUENZE PER SUA MANCATA STIPULA
L’entrata in vigore del Decreto è fissata al 14 marzo, in merito alle disposizioni transitorie è previsto che:
- i testi di polizza vadano aggiornati entro il 29 marzo;
- per le polizze già in essere, l’adeguamento decorrerà dal primo rinnovo/quietanzamento utile.
Il mancato adempimento dell’obbligo assicurativo potrebbe escludere l’accesso a contributi, sovvenzioni ed agevolazioni pubbliche, comprese quelle previste in occasione del manifestarsi dell’evento calamitoso o catastrofale.
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