Stralcio e rottamazione delle cartelle esattoriale sono alcune delle misure introdotte con la legge di Bilancio 2023 al fine di agevolare chi ha debiti nei confronti del Fisco. Infatti, questi si possono estinguere senza il pagamento di sanzioni, interessi e somme aggiuntive maturate a titolo di aggio.
A tal proposito il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha appena annunciato una serie di proroghe:
- è possibile presentare la domanda di rottamazione dei ruoli fino al 30 giugno anziché al 30 aprile;
- slitta dal 30 giugno al 30 settembre il termine per comunicare la liquidazione delle somme al contribuente da parte dell’Agente della Riscossione;
- il pagamento della prima rata o dell’intera somma da parte del contribuente va effettuato entro il 31 ottobre invece del 31 luglio.
STRALCIO DELLE CARTELLE: avviene in maniera automatica per quelle con importo residuo inferiore o pari a 1.000 euro che fanno riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE: riguarda i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se oggetto di misure agevolative precedenti. È quindi possibile estinguere i debiti senza il pagamento di sanzioni, interessi e somme aggiuntive maturate a titolo di aggio. Restano invece dovute le somme a titolo di capitale, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.
Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.
COME USUFRUIRE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA: c’è tempo fino al 30 giugno 2023 per presentare esclusivamente in via telematica una dichiarazione di adesione.
Nella dichiarazione va indicato il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.
Entro il 30 settembre 2023, l’Agenzia della Riscossione comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate ed il giorno e mese di scadenza delle stesse. È quindi possibile saldare gli importi dovuti:
- entro il 31 ottobre 2023, in una soluzione unica;
- in un numero massimo di 18 rate, di cui le prime due con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e pari al 10% delle somme complessivamente dovute (le restanti 16 rate di pari importo andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024).
Da segnalare che in caso di pagamento rateizzato si ha l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo. Si specifica inoltre che il calendario appena elencato potrebbe essere rideterminato data la proroga del termine per le domande, si attendono conferme a riguardo.
A seguito della presentazione della domanda di definizione, si specifica che per i carichi che ne costituiscono oggetto:
- sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza e, fino alla scadenza della prima/unica rata di quanto dovuto per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (le dilazioni sospese al 31 luglio 2023 sono automaticamente revocate);
- non possono essere avviate nuove azioni esecutive (o proseguite quelle già in corso) ed iscritti nuovi fermi amministrativi/ipoteche da parte dell’Agente della riscossione.
Sei ancora in tempo per beneficiare della Tregua Fiscale 2023, contattaci per maggiori informazioni!.