Gentile cliente,
il Decreto Legge 85/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 luglio ha innalzato il limite di esenzione per i fringe benefit da 258,23 a 3.000 euro. Tale provvedimento, valido unicamente per l’anno 2023, è rivolto ai soli lavoratori con figli fiscalmente a carico.
La misura, volta ad incentivare il potere di acquisto e ridurre il cuneo fiscale delle famiglie, è applicabile pure ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (CoCoCo ed Amministratori).
Oltre all’aumento della soglia di esenzione, vengono inclusi tra i fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate dai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Non sono esentabili le somme già rimborsate al dipendente all’inizio del 2023 per le utenze che si riferiscono a consumi di competenza del 2022.
Invece, per tutti gli altri lavoratori dipendenti resta valido il limite ordinario di esenzione fissato a 258,23 euro, senza la possibilità di includervi i rimborsi delle somme pagate per le bollette di luce, acqua e gas.
TEMPISTICA DI PAGAMENTO DEI FRINGE BENEFIT E SUPERAMENTO DEL LIMITE DI ESENZIONE
L’esenzione riguarda i fringe benefit erogati ai lavoratori dipendenti entro il 12 gennaio 2024.
In caso di superamento della soglia di 3.000 euro, tutto l’importo viene assoggetato a tassazione.
FRINGE BENEFIT – A CHI SPETTA?
Si ricorda che i fringe benefit possono essere riconosciuti ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR.
In sostanza possono essere riconosciuti a:
- lavoratori dipendenti;
- lavoratori inquadrati con collaborazioni a progetto e in collaborazione coordinata e continuativa (tra cui anche gli amministratori di SRL con tale inquadramento).
L’innalzamento della soglia a 3.000 euro previsto dal Decreto Legge 85/2023 riguarda esclusivamente i soli lavoratori con figli fiscalmente a carico.
CHI SONO I FIGLI A CARICO
Sono considerati coloro che abbiano un reddito non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili). Tale limite sale a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno e dunque, in questo caso, sarà necessario verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023.
L’agevolazione spetta ad ogni genitore e non è richiesto che il figlio sia a carico per intero: può quindi essere a carico ad esempio al 50% con l’altro genitore.
COME RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE
Il lavoratore deve effettuare una dichiarazione al proprio datore di lavoro contenente il codice fiscale del figlio o dei figli a carico. Essa non prevede una modalità specifica e pertanto può essere concordata tra le due parti interessate, a patto che il datore conservi la documentazione (anche firmata digitalmente) ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.
BONUS CARBURANTE
Tale misura consente ai datori di lavoro di erogare ai propri lavoratori dipendenti, per l’anno 2023, buoni benzina o titoli analoghi per un ammontare complessivo di 200 euro, esclusi da imposizione fiscale.
Questa agevolazione è diversa ed autonoma rispetto al Fringe Benefit e pertanto il suo ammontare massimo di 200 euro è aggiuntivo rispetto sia a quello ordinario di 258,23 euro che a quello innalzato di 3.000 euro per i lavoratori con figli a carico.
Si precisa che il bonus carburante è fiscalmente esente ma la legge di conversione del decreto ha previsto invece la novità dell’imponibilità ai fini previdenziali, il che comporta una minore convenienza fiscale.