A partire dal 1° gennaio 2022 è in vigore il nuovo limite di 999,99€ (soglia di 1.000 €) per i pagamenti in denaro contante.
Pagamenti frazionati: il nuovo limite è valido anche nei casi di più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono “artificiosamente frazionati”: ci si riferisce ad operazioni unitarie con valore equivalente o superiore ai limiti, poste in essere attraverso una serie di operazioni singole che presentano importi inferiori alla soglia e che vengono effettuate in momenti diversi all’interno di un periodo di tempo stabilito in 7 giorni.
Il nuovo limite riguarda anche su assegni bancari, postali e circolari: oltre l’importo di 999,99 € è necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario così come la clausola di non trasferibilità.
Esenzioni e sanzioni: sono escluse da questo nuovo provvedimento sia le operazioni svolte dai cambiavalute, per le quali dal 1/01/2022 verrà applicata nuovamente la soglia di 3.000 €, che quelle nei confronti dei turisti stranieri, dove il limite resta a 15.000 €.
POS obbligatorio: tutti coloro che hanno un’attività che preveda la vendita di prodotti e di prestazione di servizi, pure professionali, devono accettare pagamenti elettronici (fatti con carte di credito, bancomat, etc.). Tale obbligo decade quando vi sia un’oggettiva impossibilità tecnica, fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del D. Lgs. 231/2007.
Per la mancata accettazione di pagamenti elettronici, il DL 6/11/2021 n. 152 prevede una sanzione amministrativa di 30,00€, aumentati poi del 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato questo tipo di pagamento. Tale provvedimento sarà operativo dal 01/01/2023.
Aggiornamento: a seguito della conversione del DL Milleproroghe, per l’anno 2022 il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, ritorna a 1.999,99 € (soglia di 2.000 €).
La comunicazione completa è consultabile in questa pagina.
APPROFONDIMENTO PRASSI COMMERCIALI E VENDITA A RATE
Anche in esito all’entrata in vigore del DLgs. 90/2017, appare ammissibile il trasferimento in più soluzioni, tra soggetti privati, di importi complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più operazioni “inferiori alla soglia” sia previsto da prassi commerciali ovvero sia conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti.
Tale soluzione – nella previgente disciplina – era stata ipotizzata dalla nota esplicativa CNDCEC 11.11.2009 e confermata dalla circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 1, dove si affermava che se la suddivisione di un importo pari o superiore alla soglia dipende da contratti stipulati tra le parti, di cui si possa avere contezza o prova, che prevedano ad esempio rateazioni o somministrazioni, diviene possibile interpretare la molteplicità dei trasferimenti come prassi commerciale e non elusione della normativa.
In pratica, l’acquisto di un bene per 8.000 euro può essere rateizzato in otto tranches in contanti da 1.000 euro cadauna, ma non in due da 4.000 euro. Mentre resta vietato il frazionamento funzionale all’elusione della disciplina.
L’ammissibilità di tale operatività è stata confermata dal Dipartimento del Tesoro nella FAQ n. 9, pubblicata il 3.10.2017 (cfr. anche la FAQ n. 23 del Dipartimento del Tesoro, pubblicata il 3.10.2017).