Tra le novità introdotte dal DL Sostegni-ter spicca quella relativa al settore edile. Infatti, i lavori avviati dal 28 maggio 2022 di importo superiore a 70.000,00 euro devono essere eseguiti da imprese che applicano i CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) dell’edilizia.
Gli interventi in questione sono quelli riconducibili all’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile riportati nell’Allegato X del DLgs. 81/2018:
- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
- scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Solo il rispetto di questo obbligo consente la fruizione del Superbonus 110% e dei bonus casa ordinari (Detrazioni “Ristrutturazioni”, “Ecobonus”, “Bonus Facciate”, etc.).
Il CCNL applicato dovrà essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori (contratto di appalto) ed in fattura, diventando di fatto uno degli aspetti da verificare da parte del professionista chiamato ad apporre il visto di conformità.
PROROGA DEL SUPERBONUS 110% (1° SAL) PER VILLETTE UNIFAMILIARI
Sempre in tema di Superbonus 110% si segnala lo slittamento di tre mesi, sino al 30 settembre 2022 (anziché al 30 giugno), del termine “intermedio” entro cui devono essere realizzati almeno il 30% degli interventi su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome.
Rimane, per queste ultime, il termine del 31 dicembre 2022 per la conclusione dei lavori.