L’art. 28 del Decreto Sostegni Ter (DL 27 gennaio 2022 n. 4) introduce nuove limitazioni per la sub-cessione dei bonus edilizi.
COSA CAMBIA PER I PRIVATI: relativamente alle spese sostenute per interventi edilizi effettuati dal 2020 al 2024, ai soggetti in questione è consentita una sola cessione del credito. Nel dettaglio, essi possono optare alternativamente per:
- un contributo sotto forma di sconto in fattura, fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che poi i fornitori potranno cedere a terzi (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari) senza facoltà di successiva cessione;
- la cessione di un credito di imposta di pari ammontare ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari) che non avranno possibilità di effettuare successive cessioni.
COSA CAMBIA PER IL FORNITORE: nel caso in cui il soggetto al quale spetta la detrazione per gli interventi eseguiti scelga lo “sconto in fattura“, il fornitore può:
- utilizzare direttamente in compensazione nel mod. F24 il credito spettante;
- procedere con la cessione dello stesso: il nuovo cessionario potrà utilizzare il credito ricevuto soltanto in compensazione mediante mod. F24, senza quindi la possibilità di cederlo a sua volta.
DECORRENZA DELLE NUOVE LIMITAZIONI: le nuove restrizioni sono operative dal 27 gennaio (giorno della pubblicazione del DL 4/2022 in G.U.)
E’ concessa una disposizione di carattere transitorio per consentire “una ulteriore cessione” solamente ai crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati già oggetto di una precedente cessione.
RIAPERTURA DEL CANALE AGENZIA ENTRATE PER LA CESSIONE DI CREDITI: il 4 febbraio sarà aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce della Legge di Bilancio 2022. In seguito agli adeguamenti delle procedure, i contribuenti potranno comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità. Permane, invece, l’obbligo del visto di conformità per Bonus facciate e Superbonus.