L’articolo 13 D.L. 146/2021 prevede l’obbligo di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente nel caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali dal 21 dicembre 2021.
TEMPISTICHE: la comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.
MODALITÀ: la comunicazione deve essere effettuata tramite l’invio di una email all’indirizzo di posta elettronica ordinaria dell’ispettorato territoriale di riferimento. Questa può essere annullata ed i dati possono essere modificati prima dell’inizio dell’attività del prestatore.
Per le attività delle province di Alessandria e Asti, l’indirizzo email dell’Ispettorato territoriale è ITL.AstiAlessandria.occasionali@ispettorato.gov.it. L’elenco completo a livello nazionale è consultabile cliccando qui.
Il corpo della mail deve includere le seguenti informazioni:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data di inizio della prestazione e durata presumibile della stessa;
- compenso, se stabilito al momento dell’incarico.
SOGGETTI ESCLUSI:
- le collaborazioni coordinate e continuative;
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’articolo 54-bis D.L. 50/2017 (c.d. “prestazioni occasionali“;
- le professioni intellettuali e le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva;
- i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale.
IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI: viene applicata una sanzione amministrativa da 500 € a 2.500 € per ogni lavoratore autonomo occasionale per il quale è stata omessa o ritardata la comunicazione. Le sanzioni potranno essere applicate anche nel caso in cui il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo indicato nella comunicazione originale senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.