Come previsto dal decreto interministeriale n. 55 dell’11 marzo 2022, reso operativo dal provvedimento pubblicato lo scorso 9 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale, le società di capitali (SRL, SPA, SAPA, SOC. COOP.) sono tenute a comunicare al Registro delle Imprese il TITOLARE EFFETTIVO.
A tal proposito, in questi giorni le Camere di Commercio stanno inviando un avviso via PEC alle società iscritte al proprio Registro delle Imprese per informare dell’adempimento.
SOGGETTI INTERESSATI:
- tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc.);
- le SPA e le altre società di capitali (SAPA, Società Cooperative);
- tutte le persone giuridiche private (fondazioni e associazioni riconosciute);
- trust e istituti giuridici affini ai trust.
CHI È IL TITOLARE EFFETTIVO DELL’IMPRESA
È la persona fisica che detiene la proprietà diretta (titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale) o indiretta (titolarità è detenuta tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona) dell’impresa.
In alternativa, il Titolare Effettivo è chi ha il controllo di un numero maggioritario o comunque dominante di voti nell’assemblea ordinaria dei soci o può esercitare un’influenza dominante grazie all’esistenza di particolari vincoli contrattuali.
CHI È IL TITOLARE EFFETTIVO DI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE
È la persona fisica che risulta essere fondatore (se in vita), beneficiario oppure titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
COME EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE
Va presentata esclusivamente per via telematica collegandosi al sito internet titolareeffettivo.registroimprese.it, dove sono reperibili tutte le informazioni utili per la compilazione e l’invio della comunicazione.
Per questa pratica è richiesta la firma digitale dell’amministratore della società e non è consentita alcuna forma di delega
COMUNICAZIONI SUCCESSIVE
Successivamente a quella iniziale, l’obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese si riproporrà quando varieranno i dati e le informazioni precedentemente inviate. La nuova comunicazione andrà effettuata entro i 30 giorni dalla variazione.
Inoltre, è previsto un obbligo annuale di conferma delle informazioni precedentemente rese, indipendentemente o meno dalla variazione dei dati già memorizzati.
Alle imprese dotate di personalità giuridica è concessa la possibilità di confermare tali dati contestualmente al deposito del bilancio.
TEMPISTICHE
Le imprese hanno 60 giorni di tempo per inviare la comunicazione del Titolare Effettivo al Registro delle Imprese, ossia entro l’11 dicembre 2023.
Nel caso delle imprese costituite dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, queste avranno 30 giorni di tempo dall’iscrizione nel Registro o dalla costituzione (per trust ed istituti giuridici) per far pervenire la relativa comunicazione.
SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE
La mancata comunicazione entro il termine previsto implica una sanzione che può variare da un minimo di 103 euro fino a un massimo di 1.032 euro (art. 2630 del Codice Civile), che si riducono a un terzo se la comunicazione è effettuata entro 30 giorni dalla scadenza originaria.