Prorogati anche per il primo e secondo trimestre del 2023, quindi fino al 30 giugno 2023, i crediti di imposta destinati alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
PER LE IMPRESE ENERGIVORE: è riconosciuto un credito di imposta pari al 45% delle spese sostenute per l’acquisto e l’utilizzo effettivo dell’energia nel 1° trimestre 2023. L’agevolazione spetta alle imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica calcolati sulla base della media del 4° trimestre 2022 (al netto di imposte e eventuali sussidi) hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Il credito di imposta riconosciuto per l’acquisto e l’utilizzo effettivo dell’energia nel 2° trimestre 2023 scende invece al 20%.
L’agevolazione spetta alle imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica calcolati sulla base della media del 1° trimestre 2023 (al netto di imposte e eventuali sussidi) hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.
PER LE IMPRESE NON ENERGIVORE (con contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW): è riconosciuto un credito di imposta pari al 35% delle spese sostenute per l’acquisto e l’utilizzo effettivo dell’energia nel 1° trimestre 2023, comprovate mediante le relative fatture di acquisto.
L’agevolazione spetta alle imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica calcolati sulla base della media del 4° trimestre 2022 (al netto di imposte e eventuali sussidi) hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Il credito di imposta riconosciuto per l’acquisto e l’utilizzo effettivo dell’energia nel 2° trimestre 2023 scende invece al 10%.
L’agevolazione spetta alle imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica calcolati sulla base della media del 1° trimestre 2023 (al netto di imposte e eventuali sussidi) hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019
PER LE IMPRESE GASIVORE e NON GASIVORE: è riconosciuto un credito di imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel 1° trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dall’uso termoelettrico. L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento medio del gas naturale relativo al 4° trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Il credito di imposta riconosciuto per l’acquisto del gas naturale, consumato nel 2° trimestre 2023 (per usi energetici diversi dall’uso termoelettrico), scende invece al 20%.
L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento medio del gas naturale relativo al 1° trimestre 2023 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.
I crediti di imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il Mod. F24 entro il 31 dicembre 2023. Inoltre, questi possono essere ceduti per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione tranne se a favore di soggetti “qualificati” per i quali sono ammissibili due ulteriori cessioni. Anche in questi casi non cambiano le modalità ed il termine ultimo di utilizzo del 31 dicembre 2023.
I crediti di imposta sono fiscalmente irrilevanti e cumulabili con altre agevolazioni con oggetto i medesimi costi, purché tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto (considerata la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP).